ORVIETANA - AMC98 0 - 3
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 13/ 4/2019 ORVIETANA CALCIO S.R.L. - AMC 98
LETTO il reclamo proposto dalla POL.D. AMC 98;
RILEVATO che la stessa lamenta l'impiego, da parte della Orvietana, di un calciatore non avente titolo a partecipare alla gara in quanto squalificato;
COSTATATO che il motivo di doglianza è fondato (il calciatore chioccia Leonardo risultava squalificato);
CHE a tale violazione consegue la sanzione sportiva della perdita della gara;
D E L I B E R A
1) La sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a carico della Società Orvietana;
2) La restituzione della tassa reclamo.
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